Gestione delle Segnalazioni

La presente Procedura di gestione delle Segnalazioni (“Procedura”) ha lo scopo di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni nella sua interezza, secondo modalità che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante e il rispetto delle normative rilevanti in materia.
La gestione delle Segnalazioni e il relativo trattamento dei dati è effettuato dal Titolare del trattamento, SCS Concept S.r.l. (“SCS Concept ” o “Società”), con sede legale in Cusano Milanino (MI), Via Zucchi n. 39/c, nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili.
Il processo di segnalazione di cui alla presente Procedura non si estende a comunicazioni di natura commerciale (es. reclami) né alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di natura personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Rimangono parimenti escluse dall’ambito di applicabilità della presente Procedura le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Resta inteso che la Società raccomanda ai propri dipendenti, per quanto possibile, di risolvere eventuali controversie attraverso il dialogo e il confronto, anche informale, con i colleghi e/o con il/i responsabile/i diretto/i.

Contesto legislativo di riferimento in materia di segnalazione di condotte illecite

La materia della segnalazione di condotte illecite ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, mediante la quale il legislatore ha introdotto principi generali rilevanti, quali, ad esempio:

  • la tutela del segnalante e della riservatezza della sua identità;
  • il divieto di discriminazione e di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
  • la necessaria presenza di uno o più canali attraverso cui presentare le segnalazioni, anche con modalità informatiche;
  • la necessaria previsione di sanzioni all’interno del sistema disciplinare nei confronti di chi violi le misure poste a tutela del segnalante e di chi effettui con dolo o colpa grave una segnalazione che in seguito si riveli infondata;
  • la necessaria realizzazione all’interno del contesto lavorativo delle condotte illecite segnalate, le quali devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Successivamente alla L. 179/2017, la Direttiva (UE) 2019/1937del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”, ha ampliato notevolmente il perimetro delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare in materia di Segnalazioni.

In breve, inter alia, la citata Direttiva ha esteso l’ambito oggettivo di applicabilità delle segnalazioni alle violazioni di norme e/o atti dell’Unione europea e ha imposto la predisposizione di canali di segnalazione – uno interno e uno esterno – che siano efficaci, riservati e sicuri, oltre alla previsione dell’istituto della divulgazione pubblica.

Inoltre, l’intervento innovativo comunitario ha aumentato gli standard di protezione nei confronti del segnalante, che vengono posti a tutela anche di soggetti terzi rispetto al segnalante medesimo, al contempo scandendo le differenti fasi del processo di segnalazione con termini precisi.

È fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di prevedere disposizioni più favorevoli ai diritti dei segnalanti rispetto a quanto stabilito dalla menzionata Direttiva.

Da ultimo, il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, ha predisposto una normativa nazionale unica in materia di segnalazione di condotte illecite, anche mediante il coordinamento e l’abrogazione di norme previgenti (tra le quali, appunto, alcune disposizioni della L. 179/2017).

Il D. Lgs. n. 24/2023 ha recepito integralmente le indicazioni di cui alla Direttiva (UE) 2019/1937, configurando un sistema di segnalazione di condotte illecite su più livelli – canale di segnalazione interno, canale di segnalazione esterno gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e divulgazione pubblica – e caratterizzato, tra l’altro, dalla ampia protezione accordata non soltanto al Segnalante ma anche alla Persona coinvolta.

Definizioni

I termini di seguito indicati, laddove utilizzati nella presente Procedura con la lettera iniziale maiuscola, devono essere intesi in ottemperanza alle relative definizioni.

Destinatari: tutti coloro ai quali si applica la presente Procedura, ossia i Dipendenti e i Segnalanti.

Dipendente/i: (i) soggetto legato alla Società da contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; (ii) personale distaccato; (iii) persona avente la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici; (iv) persona avente la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE; (v) i soci, e i membri degli organi sociali, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; (vi) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Facilitatore: persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo che verrà adottato da SCS Concept ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

Persona coinvolta: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione o nella divulgazione come soggetto al quale la violazione è attribuita oppure con la quale tale soggetto è associato.

Responsabile Segnalazioni: persona fisica incaricata dell’intero iter di gestione delle Segnalazioni; attualmente è da individuarsi nella Dott.ssa Alessandra Santoro.

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

Segnalante: persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni conosciute in ragione delle funzioni svolte; tale qualità può essere rivestita da (i) Dipendente/i; (ii) lavoratori autonomi in ogni accezione, liberi professionisti, partner, e consulenti che prestano la loro opera all’interno o, comunque, nell’interesse della Società; (iii) clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori della Società; (iv) coloro che effettuino una Segnalazione nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato; (v) coloro che effettuino una Segnalazione nell’ambito di un rapporto di lavoro non ancora iniziato ma soltanto nei casi in cui le informazioni inerenti a una violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o nel corso di altre fasi delle trattative precontrattuali; (vi) coloro che effettuino una Segnalazione nel corso del periodo di prova del rapporto di lavoro; (vii) in generale, tutti coloro si trovino in relazione di interessi con la Società, a prescindere da una eventuale retribuzione.

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Oggetto delle Segnalazioni

Ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, costituiscono oggetto delle Segnalazioni:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (vedi paragrafo catalogo dei reati presupposto) o violazioni del Modello 231 (una volta adottato), del Codice etico o delle procedure in essere presso SCS Concept;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di atti comunitari o nazionali, indicati nell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023, oppure di atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
    • appalti pubblici;
    • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    • sicurezza e conformità dei prodotti;
    • sicurezza dei trasporti;
    • tutela dell’ambiente;
    • radioprotezione e sicurezza nucleare;
    • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    • salute pubblica;
    • protezione dei consumatori;
    • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, si pensi alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa ad operazioni economiche con l’Unione europea.
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori

ut supra indicati.

  • sospetti attinenti a violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno dell’organizzazione aziendale, o riguardanti condotte tese ad occultare tali violazioni.

Come esposto in Premessa, non possono costituire oggetto di Segnalazione comunicazioni di natura commerciale (es. reclami) né contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di natura personale del Segnalante che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Analoga considerazione vale in ordine alle Segnalazioni che abbiano ad oggetto violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo tali aspetti appartengano al diritto derivato pertinente dell’Unione europea. Sono infine escluse dell’ambito di applicazione della presente Procedura anche le violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (es. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, terrorismo).

Si rappresenta che le Segnalazioni anonime – ossia quelle prive di elementi che consentano di risalire all’identità del Segnalante – verranno prese in considerazione soltanto se debitamente circostanziate e documentate in maniera adeguata.

Nondimeno, verranno escluse dal processo di gestione e analisi tutte quelle Segnalazioni che siano mancanti dei requisiti ora accennati e meglio descritti nel prosieguo, oppure siano generiche, approssimative o si risolvano in mere doglianze.

Catalogo dei reati presupposto

Di seguito si riportano le categorie di illeciti penali inserite nel catalogo dei reati presupposto di cui agli artt. 24 ss. del D. Lgs. n. 231/2001:

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  • Delitti di criminalità organizzata;
  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;
  • Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  • Delitti contro l’industria e il commercio;
  • Reati societari;
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  • Delitti contro la personalità individuale;
  • Reati di abuso di mercato;
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
  • Reati ambientali;
  • Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • Razzismo e xenofobia;
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  • Reati tributari;
  • Contrabbando;
  • Delitti contro il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
  • Reati transnazionali.

Principi generali riguardanti il processo di gestione delle Segnalazioni

Tutela del Segnalante

Si premette che, ai fini del presente paragrafo, il riferimento al solo Segnalante è unicamente dovuto a ragioni di comodità espositiva, con la precisazione che la protezione e la tutela che SCS Concept assicura al Segnalante devono ritenersi estese anche a chi presenti una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile e a chi effettui una divulgazione pubblica.

Al Segnalante in buona fede che effettui una Segnalazione è garantita protezione, a condizione che, al momento della presentazione della Segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni segnalate fossero vere e che rientrassero nel perimetro applicativo della presente Procedura.

L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o anche solo indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse da quelle competenti e incaricate di ricevere e/o dare seguito alle Segnalazioni.

SCS Concept assicura tutela ai Segnalanti in buona fede contro qualsiasi Ritorsione o comportamento che cagioni o possa cagionare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto allo stesso Segnalante per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Senza pregiudizio per quanto indicato in premessa a inizio paragrafo, le misure protettive che la Società predispone avverso qualsivoglia atto di Ritorsione (vedi paragrafo Ritorsione) riguardano, oltre ai Segnalanti, anche:

  • i Facilitatori;
  • i terzi connessi con i Segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo (es. colleghi o parenti entro il quarto grado del Segnalante);
  • i soggetti giuridici di cui il Segnalante sia proprietario, per i quali lavori o ai quali sia altrimenti connesso in un contesto lavorativo.

La protezione è garantita anche nel caso in cui, a seguito di Segnalazione anonima, il Segnalante venga identificato e subisca Ritorsioni.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli. Il soggetto che sia stato licenziato a causa della Segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro.

I motivi che hanno indotto un soggetto a segnalare, a denunciare o a divulgare pubblicamente non possono in alcun caso pregiudicarne la tutela.

Le misure protettive consistono in:

  • divieto di Ritorsione e protezione dalle Ritorsioni: il Segnalante non può subire Ritorsioni e può comunicare ad ANAC quelle che ritiene di avere subìto, essendo ANAC tenuta a informare senza indugio l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di sua competenza. L’Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, idonee a recare soddisfazione alla situazione giuridica soggettiva lesa, quali, ad esempio, il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva, la dichiarazione di nullità degli atti adottati a titolo di Ritorsione, ecc.
  • misure di sostegno: informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito in ordine alle modalità di Segnalazione, alla protezione dalle Ritorsioni, ai diritti della Persona coinvolta e alle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso ANAC (e pubblicato sul relativo sito internet) l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno, a condizione che tali enti abbiano stipulato una convenzione con ANAC.
  • limitazione delle responsabilità: non è punibile il Segnalante (i) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali; (ii) che riveli informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta; (iii) se sussistono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria a disvelare la violazione. Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, nemmeno di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni inerenti alle violazioni né per l’accesso alle stesse. Rimane inteso che la responsabilità non è esclusa per comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione o, comunque, non strettamente necessari al disvelamento della violazione.

Protezione e tutela non sono garantite quando è accertata, (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o con divulgazione pubblica, oppure (ii) la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali situazioni, a chi abbia segnalato, denunciato o divulgato pubblicamente è irrogata una sanzione disciplinare.

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente né in sede civile e amministrativa per i seguenti reati:

  • rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
  • rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.);
  • rivelazione di segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
  • violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
  • violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore (L. 633/1941);
  • violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679);
  • rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Vi sono tuttavia due condizioni affinché le predette limitazioni operino:

  1. al momento della effettuazione della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione;
  2. la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le Ritorsioni (che siano fondati i motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, che la violazione inerisca a fatti che rientrino tra quelli segnalabili e che la rivelazione/diffusione delle informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione).

Va, quindi, evidenziato che la limitazione non opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte di rivelazione/diffusione di informazioni che:

  • non siano collegate alla Segnalazione;
  • non siano strettamente necessarie per portare a conoscenza la violazione;
  • configurino un’acquisizione di informazioni o l’accesso a documenti in modo illecito.

Ove l’acquisizione si configuri come un reato (si pensi, ad esempio, all’accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica), resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona Segnalante la quale abbia rivelato/diffuso le informazioni in tal modo acquisite.

Ritorsione

L’art. 17 co. 4 D. Lgs. n. 24/2023 indica, a titolo esemplificativo, alcune condotte che integrano Ritorsione: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l’annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tutela della Persona coinvolta

La riservatezza della identità della Persona coinvolta è tutelata allo scopo di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo sul piano reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è incardinato.

La Segnalazione di per sé non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti della Persona coinvolta.

Laddove, in esito a concreti riscontri acquisiti per effetto della Segnalazione, si proceda con l’attività istruttoria, la Persona coinvolta potrà essere contattata e le verrà assicurata la possibilità di interloquire, di fornire gli eventuali e necessari chiarimenti, di produrre documentazione, ecc.

La Persona coinvolta non ha diritto di essere informata in ordine all’origine della Segnalazione né in ordine all’identità o ai dati personali del Segnalante; la comunicazione di tali informazioni è consentita soltanto nelle ipotesi, nei confronti dei soggetti e secondo le modalità previsti dalla presente Procedura, nella piena osservanza delle leggi e delle disposizioni di autorità esterne.

La tutela della Persona coinvolta è assicurata, fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative che impongono l’obbligo di comunicazione del nominativo e delle generalità della Persona coinvolta sospettata di essere responsabile della violazione (es. richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria).

Tutelan della riservatezza, trattamento dei dati personali e disposizioni processuali

I soggetti deputati a ricevere e/o trattare una Segnalazione sono tenuti a garantire la massima riservatezza in merito ai soggetti interessati (Segnalante/i e Persona/e coinvolta/e) e ai fatti oggetto di Segnalazione, eccettuate le sottoelencate ipotesi:

  • il Segnalante incorre in responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia;
  • il Segnalante incorre in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
  • la conoscenza dell’identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
  • in presenza di eventuali indagini e/o procedimenti avviati da parte dell’Autorità Giudiziaria o dalla Società.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del Segnalante non può essere rivelata quando la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti a quest’ultima. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, la Segnalazione sarà utilizzabile a fini disciplinari soltanto in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta; in tali casi, al Segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta che, in caso di diniego alla rivelazione della sua identità la quale sarebbe altrimenti necessaria anche per la difesa della Persona coinvolta, il Responsabile Segnalazioni archivierà la Segnalazione interna senza darvi seguito .

La violazione dell’obbligo di riservatezza, eccettuati i sopraindicati casi, è fonte di responsabilità disciplinare e comporta l’applicazione delle relative sanzioni, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

I dati personali manifestamente superflui rispetto al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla data in cui l’esito finale della procedura di segnalazione è stato comunicato, nel costante rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. Tale termine, in caso di investigazioni difensive da parte della Società e/o di indagini e attività, anche ispettive, da parte dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, nonché in caso di contenziosi o giudizi, può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

Resta inteso che tale termine quinquennale, in caso di investigazioni difensive da parte della Società (Titolare del trattamento) e/o di indagini e attività ispettive da parte dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, nonché in caso di contenziosi o giudizi, può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

Come evidenziato in Premessa, la gestione delle Segnalazioni e il relativo trattamento dei dati è effettuato dalla Società nel costante rispetto delle leggi applicabili.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti del Segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee e differenti rispetto alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità Giudiziaria dal Segnalante, il quale dimostri di aver effettuato una Segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile, e di aver subìto un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 e dalla presente Procedura non sono valide né efficaci, salvo siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113 co. 4 c.c.

Il canale di segnalazione interno

Per quanto attiene al canale di segnalazione interno, le Segnalazioni possono essere effettuate:

  • in forma scritta: è necessario che la Segnalazione (scritta analogicamente) venga inserita in due distinte buste chiuse: la prima recante i dati identificativi del Segnalante unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione vera e propria, in questo modo tenendo separate identità del Segnalante e Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che riporti all’esterno la dicitura “Segnalazione” e/o, comunque, espressioni di tenore equivalente.
    La busta chiusa così formata dovrà essere recapitata all’indirizzo della sede operativa di SCS Concept S.r.l. – Via Po77, 2032 Cormano (MI) all’attenzione del Responsabile Segnalazioni; in alternativa, la busta chiusa formata secondo le modalità già indicate potrà essere imbucata all’interno dell’apposita casella predisposta presso la reception della sede operativa di SCS Concept S.r.l., sita in Via Po 77, 20032 Cormano (MI).
    Si ricorda che, ai fini del computo dei termini di cui alla presente Procedura, a rilevare è l’effettiva consegna della busta al Responsabile Segnalazioni; pertanto, occorre che l’addetto riporti sulla busta stessa (o su un foglio che allega alla busta) la data dell’avvenuta ricezione e, poi, la data dell’avvenuta consegna al Responsabile Segnalazioni;
  • in forma orale: su richiesta del Segnalante mediante un incontro diretto con il Responsabile Segnalazioni (da tenersi anche mediante modalità telematica a distanza), fissato entro un termine ragionevole, salvo il rispetto dei requisiti di riservatezza, tracciabilità e archiviazione della Segnalazione e del relativo intero processo di gestione della Segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile Segnalazioni, una risorsa interna autonoma. Lo stesso monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le Segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nell’ambito di un incontro (da tenersi anche mediante modalità telematica a distanza) fissato entro un termine ragionevole con il Responsabile Segnalazioni, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro con la propria sottoscrizione.

La Segnalazione presentata a un soggetto diverso da quelli indicati è trasmessa con immediatezza, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Al soggetto che ha ricevuto per errore la Segnalazione è fatto divieto di trattenerne copia.

Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere un grado di completezza ed esaustività più ampio possibile.

Il Segnalante, ove possibile, è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, quali:

  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
  • le generalità e/o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica, sede di servizio, ecc.);
  • gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
  • l’indicazione dieventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili sui fatti oggetto di Segnalazione;
  • ogni altra informazione possa risultare utile in ordine alla sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una Segnalazione sia circostanziata, non è imprescindibile che i sopracitati requisiti ricorrano tutti contemporaneamente poiché il Segnalante può non essere in possesso di ognuno di essi. Tuttavia, è necessario che la Segnalazione sia comunque fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e presenti una chiara e completa descrizione dei fatti segnalati, indicando le generalità o le altre informazioni che permettano l’identificazione dei soggetti interessati.

È fondamentale che gli elementi e le informazioni indicati nella Segnalazione siano stati conosciuti direttamente dal Segnalante, e non appresi, riportati e/o riferiti da soggetti diversi.

Gestione del canale di segnalazione interna

È prevista una protocollazione completa e riservata delle Segnalazioni ricevute, in ottemperanza alle normative di riferimento.

Il Responsabile Segnalazioni assegna alla Segnalazione uno specifico codice identificativo e protocolla su di un registro informatico gli estremi della Segnalazione, ossia:

  • giorno e ora;
  • dati del Segnalante;
  • oggetto della Segnalazione;
  • note;
  • stato della Segnalazione (da compilare ad ogni fase dell’iter procedimentale, es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze, archiviazione, ecc.).

Ove la Segnalazione sia pervenuta tramite un canale diverso dal software, la protocollazione viene eseguita in ogni caso.

Verifica preliminare della Segnalazione

Il personale addetto del Responsabile Segnalazioni tratta le Segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l’identità e l’onorabilità delle Persone coinvolte, svolgendo le seguenti attività:

  • rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della medesima;
  • mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedergli, se necessario, integrazioni;
  • dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
  • fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in caso quest’ultimo sia stato omesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
  • mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne; tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

Il termine di sette giorni si considera sospeso nei periodi di chiusura aziendale. In caso di ferie e malattie del Responsabile Segnalazioni, si garantisce il subentro di un soggetto debitamente autorizzato che opera in qualità di sostituto per garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa.

È inoltre opportuno chiarire che non è necessario concludere l’attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ove la stessa non fosse ultimata.

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di verifica preliminare da parte del Responsabile Segnalazioni, il quale analizza anche l’eventuale documentazione allegata dal Segnalante.

In particolare, la valutazione iniziale inerisce alla ragionevole possibilità di procedere a concrete verifiche in ordine ai fatti segnalati, con esclusione dei casi in cui la genericità delle Segnalazioni non consente di avviare una pur minima verifica preliminare.

In particolare, la Segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

  • mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
  • manifesta infondatezza degli elementi essenziali della Segnalazione;
  • esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
  • produzione di sola documentazione senza segnalazione vera e propria di violazioni.

Nelle attività di verifica preliminare, il Responsabile Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione di volta in volta rilevante.

Al termine della verifica preliminare, il Responsabile Segnalazioni dispone l’archiviazione delle Segnalazioni interne non circostanziate, di quelle manifestamente infondate e di quelle che, dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato così da poter avviare ulteriori approfondimenti.

Una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della Segnalazione, il Responsabile Segnalazioni avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Istruttoria

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione interna risulti rispondente ai requisiti di cui sopra (es., adeguatamente circostanziata e completata da evidenze, assenza di mere doglianze, ecc.), il Responsabile Segnalazioni provvede a darne informativa al Sindaco.

Altresì, il Responsabile Segnalazioni valuta le eventuali ulteriori attività istruttorie da compiere (es. richiedere approfondimenti, avviare un intervento di audit, un’indagine investigativa interna, ecc.), anche avvalendosi, ove necessario, delle altre strutture aziendali e/o di consulenti esterni in base alle particolarità del caso concreto.

Resta inteso che il Responsabile Segnalazioni, qualora emergesse l’infondatezza della Segnalazione nel corso delle attività di approfondimento, interrompe l’istruttoria e ne dispone la relativa archiviazione.

In tutte le fasi del processo il Responsabile Segnalazioni:

  • garantisce l’imparzialità, l’autonomia, e l’indipendenza di giudizio nell’analisi e nella valutazione della Segnalazione interna;
  • assicura la confidenzialità delle informazioni e del nominativo del Segnalante (ove fornito) e, in generale, tutela la riservatezza dei soggetti interessati, nei limiti di quanto consentito dalla presente Procedura e dalle leggi;
  • garantisce di agire in assenza di situazioni di conflitto d’interesse; in particolare, è previsto che la Segnalazione che riguardi il Responsabile Segnalazioni venga gestita dal Consiglio di Amministrazione, senza che il Responsabile Segnalazioni partecipi in alcun modo al processo di gestione della Segnalazione, inclusa la comunicazione del relativo esito finale;
  • si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

All’esito della fase istruttoria da parte del Responsabile Segnalazioni, le decisioni possono concretarsi in:

  • raccomandazioni di azioni correttive;
  • proposte di provvedimenti disciplinari nei confronti delle Persone coinvolte;
  • proposte di eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di SCS Concept (es., denunce, denunce-querele, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall’Albo fornitori, recesso contrattuale, ecc.);
  • informazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco e alle altre funzioni eventualmente interessate per le opportune azioni di denuncia e/o denuncia-querela all’Autorità Giudiziaria;
  • archiviazione, qualora le segnalazioni risultino (i) non rientranti nella definizione o, comunque, non rispondenti ai requisiti di cui alla presente Procedura (inoltrando le stesse, se necessario, alle direzioni e/o funzioni aziendali interessate); (ii) palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica; (iii) o, infine, relative a fatti già noti e analizzati, a prescindere dal relativo esito finale.

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Responsabile Segnalazioni sono formalizzate per iscritto e comunicate al Segnalante.

Tutti i soggetti coinvolti nell’iter di gestione della Segnalazione non potranno rivelare l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

Casi particolari

Con la specifica finalità di assicurare e salvaguardare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del Responsabile Segnalazioni, qualora la Segnalazione attenga al Responsabile Segnalazioni, la stessa sarà gestita dal Consiglio di Amministrazione, senza che il Responsabile Segnalazioni partecipi in alcun modo al processo di gestione della Segnalazione, inclusa la comunicazione del relativo esito finale.

Tuttavia, in tali ipotesi, il Responsabile Segnalazione ben potrà essere informato in forma scritta del pervenimento di una Segnalazione che lo riguarda e rispetto alla quale si trova in conflitto di interessi. Nondimeno, come detto, sarà estromesso da ogni conseguente attività, salvo sia necessario per esigenze investigative procedere ad adempimenti che lo interessi (es. audizione).

Qualora la Segnalazione riguardi un membro del Consiglio di Amministrazione o il Sindaco, la stessa verrà gestita, rispettivamente, dal Sindaco o dal Consiglio di Amministrazione.

In questi casi, l’iter di gestione della Segnalazione non muta e segue quanto già indicato nei precedenti paragrafi.

La decisione finale del Consiglio di Amministrazione è formalizzata in apposita delibera scritta.

Reporting

Il Responsabile Segnalazioni comunica semestralmente le Segnalazioni ricevute al Sindaco e al Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile Segnalazioni rende conto annualmente a tali soggetti del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, riportando in un’apposita relazione le informazioni relative alle risultanze dell’attività svolta e al seguito dato alle Segnalazioni ricevute; nella stesura di tale relazione, il Responsabile Segnalazioni è tenuto a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali.

La relazione (o report) contiene e riepiloga gli esiti dei processi di gestione e analisi delle Segnalazioni ricevute, inclusa l’adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti, raccomandazioni, ecc.

È compito della funzione HR inviare la presente Procedura ai Dipendenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco di SCS Concept.

Monitoraggio delle azioni correttive

È responsabilità e compito del management delle aree/processi interessati attuare le raccomandazioni e le indicazioni fornite dal Responsabile Segnalazioni in base alla presente Procedura, oltre a mettere in atto le azioni correttive eventualmente individuate dal Responsabile Segnalazioni stesso.

Il Responsabile Segnalazioni monitora l’attuazione delle raccomandazioni, delle indicazioni, delle azioni correttive, ecc., informando, ove necessario e per quanto di competenza, il Sindaco e i soggetti apicali.

Il Responsabile Segnalazioni archivia le informazioni ricevute in merito alle raccomandazioni, indicazioni, azioni correttive, ecc., nell’apposito spazio dedicato in corrispondenza della Segnalazione di riferimento.

Il sistema sanzionatorio

Il Responsabile Segnalazioni, a seconda dell’inquadramento della Persona coinvolta, individua la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione, pur senza rivelare l’identità del Segnalante, salvo i casi in cui la legge ne imponga il disvelamento.

In particolare, il Responsabile Segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di provvedimenti disciplinari:

  • alla Funzione HR, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti;
  • al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o del Sindaco;
  • al responsabile della funzione organizzativa che caso per caso gestisce il rapporto contrattuale;
  • all’Amministratore Delegato, per conoscenza.

Il Responsabile Segnalazioni, nel corso di tutto l’iter di gestione della Segnalazione, propone, anche di concerto con la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, l’applicazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, anche a fronte di Segnalazioni effettuate in malafede o di comportamenti illeciti o, comunque, irregolari.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali SCS Concept possa presentare denuncia o rispetto ai quali possa proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle normative, il Responsabile Segnalazioni informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco della Società per gli opportuni comportamenti.

L’organo di volta in volta preposto all’attivazione del Sistema sanzionatorio individua la tipologia di sanzione da comminare al/i soggetto/i che abbia(no) commesso violazioni accertate a seguito di Segnalazione interna.

La sanzione, oltre a dover rispettare la disciplina giuslavoristica applicabile, dovrà essere graduata in funzione della gravità del fatto accertato.

La Persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

È oggetto di sanzione disciplinare, senza pregiudizio per gli eventuali ulteriori piani di responsabilità, il comportamento di chi effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino in seguito infondate.

Costituisce fonte di responsabilità – in sede disciplinare e nelle altre eventuali sedi – ogni forma di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare la/e Persona/e coinvolta/e, oltre a ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione intenzionale dell’istituto oggetto della presente Procedura.

Il canale di segnalazione esterno

Il Segnalante può anche optare per l’effettuazione di una Segnalazione esterna attraverso i canali attivati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • qualora il canale di segnalazione interno non sia attivo oppure, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa;
  • qualora il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  • qualora il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure la stessa potrebbe determinare il rischio di atti di Ritorsione;
  • qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione potrà essere realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In ogni caso, le modalità di accesso a tali canali e, in generale, la disciplina in materia di Segnalazione esterna sono indicate dal D. Lgs. n. 24/2023, cui si rinvia, e sono dettagliate da ANAC sul proprio sito web e mediante apposite Linee guida che l’Autorità emana (a tali fini, si rinvia alle Linee guida emanate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 e pubblicate nella G.U. Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2023.).

La divulgazione pubblica

Un ulteriore strumento messo a disposizione del Segnalante è quello della divulgazione pubblica dei fatti costituenti violazioni che abbia appreso direttamente.

Pur trattandosi di un istituto distinto dal canale di segnalazione interno e dal canale di segnalazione esterno, il Segnalante che divulghi pubblicamente beneficia della protezione prevista per le Segnalazioni interne ed esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna oppure abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste e/o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
  • il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o comunque coinvolto nella stessa.

Informativa sul trattamento dei dati personali in materia di segnalazione di condotte illecite

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali sono trattati da SCS Concept in qualità di titolare del trattamento secondo quanto previsto dettagliatamente dalla vigente Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al link: https://www.scsconcept.com/it/whistleblowing/